Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare alle tabelle A) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le integrazioni e le modificazioni necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione delle mutilazioni e delle infermità ivi previste, tenendo conto delle conseguenze psico-fisiche del danno di guerra e prevedendo altresì il passaggio alla categoria superiore dei soggetti afflitti dalle medesime mutilazioni ed infermità;

          b) modificare la tabella F-1) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, relativa al complesso di due infermità, tenendo conto della reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

          c) riconoscere un trattamento risarcitorio alle vittime di violenza carnale in tempo di guerra in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987 e prevedendo una congrua riapertura dei termini nonché opportune modalità per la presentazione delle relative istanze.